
Caffè, cacao e soia: dal 30 dicembre 2026 cambia tutto sulla deforestazione? Ecco chi deve adeguarsi
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Dal 30 dicembre chi porta in Europa caffè, cacao o soia dovrà dimostrare su quale campo sono cresciuti, coordinate alla mano. Le piccole imprese hanno sei mesi in più, non uno sconto.
| In breve Il regolamento EUDR (Reg. UE 2023/1115) vieta di vendere nell’Unione caffè, cacao, soia e altre quattro materie prime coltivate su terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020. Si applica dal 30 dicembre 2026 alle grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 alla maggior parte delle micro e piccole. Il documento chiave è la dichiarazione di dovuta diligenza. |
Ogni sacco di caffè verde che sbarca a Trieste o a Genova, dalla fine di quest’anno, dovrà portarsi dietro le coordinate del campo in cui è cresciuto. Lo impone il regolamento EUDR, la norma europea sui prodotti a deforestazione zero: rinviata due volte, ora confermata. Nel rapporto del 4 maggio 2026 la Commissione ha chiarito che il testo non verrà riaperto. Per l’Italia la posta è alta. Secondo Eurostat, nel 2025 abbiamo importato da Paesi extra-UE 608 mila tonnellate di caffè, il 21% del totale europeo, secondi solo alla Germania. Torrefazioni, cioccolaterie, mangimifici e importatori hanno circa due mesi per capire che ruolo occupano nella filiera.
Cos’è il regolamento EUDR e perché tocca la tazzina del mattino
Il Regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal 29 giugno 2023. Riguarda sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. A queste si aggiunge la lunga lista di derivati dell’Allegato I, come il cioccolato, il burro di cacao o la farina di soia per mangimi.
Per stare sul mercato un prodotto deve rispettare tre condizioni fissate dalla legge. Deve essere a deforestazione zero, cioè non coltivato su terreni disboscati o degradati dopo il 31 dicembre 2020. Deve essere stato prodotto rispettando le leggi del Paese d’origine. E deve essere coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Il motivo sta nei numeri. Il Global Forest Resources Assessment 2025 della FAO stima una perdita di 10,9 milioni di ettari di foresta l’anno nel decennio 2015-2025. Negli anni Novanta erano 17,6 milioni. Il ritmo è sceso, ma ogni anno sparisce un’area poco più piccola della Bulgaria. Ai consumi dell’Unione le istituzioni europee attribuiscono circa il 10% della deforestazione mondiale, per oltre due terzi legata a palma e soia.
EUDR 30 dicembre 2026: il calendario, impresa per impresa
Dopo il primo rinvio di fine 2024, il secondo è arrivato con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 23 dicembre 2025, una settimana prima della scadenza. Il Consiglio aveva chiesto un “rinvio uniforme di un anno dell’applicazione del regolamento” e l’ha ottenuto, con sei mesi supplementari per le imprese più piccole.
Il calendario EUDR aggiornato
| Chi | Obblighi dal |
| Grandi e medie imprese (operatori e commercianti) | 30 dicembre 2026 |
| Micro e piccole imprese già soggette al vecchio regolamento sul legno (EUTR) | 30 dicembre 2026 |
| Altre micro e piccole imprese, costituite come tali entro il 31 dicembre 2024 | 30 giugno 2027 |
| Prodotti aggiunti dal Reg. delegato (UE) 2026/2102: caffè solubile, alcuni derivati della palma, lingue bovine congelate | 30 dicembre 2027 |
| Consumatori privati | Nessun obbligo |
Le dimensioni si misurano con le soglie della direttiva 2013/34/UE sui bilanci. In sintesi, è piccola l’impresa con meno di 50 addetti e un fatturato entro i 10 milioni di euro. Una torrefazione con 30 dipendenti e 8 milioni di ricavi, per esempio, parte a metà 2027.
| Lo sapevi? Moka e caffè solubile non partono insieme. Chicchi verdi, tostati e macinati sono soggetti all’EUDR dal 30 dicembre 2026. L’estratto solubile (codice doganale 2101 11 00) è entrato nell’Allegato I con l’atto delegato del 13 luglio 2026 e diventa obbligatorio un anno dopo. E un paradosso geografico: il Vietnam, secondo fornitore di caffè dell’UE, è “a basso rischio”; il Brasile, che copre un terzo dell’import europeo, è “a rischio standard”. |
Torrefazioni, cioccolaterie, importatori: chi deve fare cosa
Con la revisione del 2025 la dichiarazione la presenta solo chi immette per primo il prodotto sul mercato europeo, o chi lo esporta. Chi viene dopo non la ripete.
L’importatore risponde per primo
Chi compra caffè verde a Santos o fave di cacao ad Abidjan e le sdogana in Italia è un operatore. Raccoglie i dati, valuta il rischio, presenta la dichiarazione nel sistema informativo europeo (la piattaforma TRACES) e ottiene un numero di riferimento. Senza quel numero la merce non passa la dogana.
La torrefazione che compra in Italia
La torrefazione di quartiere che acquista sacchi già sdoganati da un importatore è un operatore a valle. Lo stesso vale per la cioccolateria che lavora copertura comprata da un grossista. Nessuna nuova dichiarazione. Le medie e grandi imprese devono però registrarsi nel sistema informativo, e il primo soggetto a valle conserva i numeri di riferimento ricevuti. Per tutti resta un dovere minimo: sapere da chi si compra e a chi si vende, e muoversi davanti a indizi concreti di irregolarità.
Bean-to-bar e microtorrefazioni d’origine
Diverso il caso di chi importa da sé. Il cioccolatiere che compra fave da una cooperativa ecuadoriana, la microtorrefazione che porta in Italia un lotto monorigine etiope: anche se piccoli, sono operatori. Hanno tempo fino al 30 giugno 2027, ma gli obblighi sono pieni, perché Ecuador ed Etiopia sono classificati a rischio standard.
Soia, mangimi e stalle
La soia entra spesso nelle nostre filiere come farina per mangimi. Chi la importa è operatore; l’allevatore che compra il mangime dal consorzio no. La carne di maiale e di pollo non compare nell’Allegato I. I bovini sì: chi vende capi nati e allevati in Italia è operatore, ma l’Italia è a basso rischio e le micro e piccole aziende agricole possono usare una dichiarazione semplificata, presentata una sola volta.
Ruoli e obblighi nella filiera
| Chi sei | Cosa devi fare | Da quando |
| Importatore medio o grande di caffè verde, fave di cacao, soia | Raccolta dati, valutazione e mitigazione del rischio, DDS su TRACES, archivio per 5 anni | 30/12/2026 |
| Micro o piccola impresa che importa direttamente (bean-to-bar, monorigine) | Gli stessi obblighi dell’operatore | 30/06/2027 |
| Torrefazione o cioccolateria media o grande che compra in Italia | Registrazione nel sistema informativo; il primo a valle conserva i numeri di riferimento | 30/12/2026 |
| Torrefazione o cioccolateria PMI che compra in Italia | Tenere traccia di fornitori e clienti; agire su segnalazioni concrete | 30/12/2026 (vedi nota redazionale) |
| Allevatore di bovini micro o piccolo | Dichiarazione semplificata una tantum (Italia a basso rischio) | 30/06/2027 |
I documenti richiesti: la dichiarazione di dovuta diligenza
Il cuore del sistema è la dichiarazione di dovuta diligenza, in inglese due diligence statement (DDS). Si compila online e genera un codice che segue la merce. Contiene:
- descrizione del prodotto, codice doganale e quantità;
- Paese di produzione e geolocalizzazione di ogni appezzamento, a sei decimali; oltre i 4 ettari serve il poligono del perimetro (bovini esclusi);
- data o periodo di raccolta;
- nome e indirizzo di fornitori e clienti;
- prove di legalità: diritti d’uso del suolo, norme ambientali e sul lavoro, diritti delle comunità locali;
- valutazione del rischio e, se serve, misure di mitigazione (audit, verifiche satellitari).
Tutto va conservato cinque anni. Le coordinate si caricano in formato GeoJSON e vengono incrociate con immagini satellitari, come nell’agricoltura di precisione con droni e satelliti. Chi compra da Paesi a basso rischio salta valutazione e mitigazione, non la raccolta dei dati.
Controlli e sanzioni EUDR: cosa rischia chi non è in regola
In Italia l’autorità competente è il MASAF. La legge n. 91/2025, all’articolo 26, ha delegato il Governo a scrivere il decreto attuativo e prevede il supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri. Alla data in cui scriviamo non abbiamo trovato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il catalogo delle sanzioni EUDR nazionali.
Il pavimento lo fissa comunque l’articolo 25 del regolamento europeo. Le multe vanno commisurate al danno ambientale e al valore della merce, e il loro massimo deve arrivare almeno al 4% del fatturato annuo realizzato nell’UE. Si aggiungono la confisca dei prodotti e dei ricavi e l’esclusione fino a 12 mesi da appalti e finanziamenti pubblici.
La frequenza dei controlli dipende dall’origine, secondo la classificazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093:
Classe di rischio e controlli minimi annui
| Paesi (esempi) | Classe | Controlli minimi |
| Brasile, Colombia, Costa d’Avorio, Ecuador, Etiopia, Indonesia | Standard | 3% degli operatori |
| Italia e Stati UE, Stati Uniti, India, Vietnam, Ghana | Basso | 1% degli operatori |
| Bielorussia, Myanmar, Corea del Nord, Russia | Alto | 9% di operatori e quantità |
Falsi miti sul regolamento EUDR
Mito o realtà?
| Si sente dire | Come stanno le cose |
| “Due rinvii: vuol dire che salterà” | La Commissione, nel rapporto COM(2026) 191 del 4 maggio 2026, esclude di riaprire il testo. Le date restano. |
| “Riguarda solo chi importa” | Anche operatori a valle e commercianti hanno obblighi, più leggeri. E vale per le materie prime prodotte nell’UE, come i bovini italiani. |
| “Basta un certificato di sostenibilità” | Le certificazioni aiutano a valutare il rischio, ma non sostituiscono la dovuta diligenza. La responsabilità resta all’operatore. |
| “Paese a basso rischio, zero obblighi” | Si salta la valutazione del rischio, non la geolocalizzazione né l’archivio. |
| “Il prosciutto da maiali nutriti a soia è coinvolto” | No: la carne suina non è nell’Allegato I. È coinvolto chi immette sul mercato la soia. |
| “Toccherà al consumatore controllare” | Nessun obbligo per i privati e nessuna etichetta obbligatoria “deforestazione zero”. |
Come adeguarsi al regolamento EUDR prima di dicembre: sei passi
Per molte aziende il problema non è la burocrazia. È ottenere dati che stanno dall’altra parte dell’oceano. Un percorso per chi parte da zero:
- Mappa i codici. Confronta ciò che compri con l’Allegato I aggiornato dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102. Spesso si è dentro per un semilavorato.
- Stabilisci il tuo ruolo. Operatore, operatore a valle o commerciante; PMI o no. Da qui dipendono scadenza e adempimenti.
- Riscrivi i contratti. Il fornitore deve consegnare geolocalizzazione, prove di legalità e numero di riferimento, con diritto di audit.
- Fai una prova su un lotto vero. Chiedi oggi le coordinate del prossimo container. Se in due settimane non arrivano, hai trovato il tuo punto debole.
- Organizza l’archivio. Dichiarazioni, numeri di riferimento, file GeoJSON e contratti: cinque anni, ritrovabili in pochi minuti.
- Registrati per tempo. Crea l’accesso alla piattaforma TRACES e forma chi segue acquisti e pratiche doganali.
Per le piccole imprese c’è un aiuto in arrivo: la Commissione ha annunciato entro dicembre 2026 un archivio online con la legislazione dei Paesi produttori, utile per la verifica di legalità.
Tracciabilità: da adempimento a prova di serietà
L’EUDR porta nel caffè e nel cacao una logica che il cibo italiano conosce bene: sapere da dove arriva ciò che mangiamo. È lo stesso principio dietro la stretta sulle frodi alimentari e le nuove regole sull’origine in etichetta del miele. La tracciabilità di caffè e cacao diventa un fascicolo da aggiornare a ogni lotto.
Su questo lavora ProduttoriTOP, che nella sua app raccoglie documenti di filiera, analisi e foto consultabili da QR code, come raccontato a proposito di falso Made in Italy. Una torrefazione che ha già in mano coordinate dei campi e numeri di riferimento può mostrarli anche ai clienti. La legge non lo chiede. Però trasforma un obbligo in un argomento verificabile.
Conclusione
Il 30 dicembre 2026 non cambierà il sapore dell’espresso. Cambierà il fascicolo che sta dietro ogni sacco. Chi importa ha due mesi; chi compra in Italia deve sapere a chi chiedere i numeri giusti. Il regolamento EUDR premia chi conosce la propria filiera. Il primo passo costa una mail: chiedete al fornitore le coordinate del prossimo lotto. La risposta vi dirà quanto siete pronti.
Domande frequenti (FAQ)
Da quando si applica il regolamento EUDR?
Il regolamento è in vigore dal 29 giugno 2023 ma si applica dal 30 dicembre 2026 alle grandi e medie imprese e alle micro e piccole già soggette al regolamento sul legno. Le altre micro e piccole imprese partono il 30 giugno 2027.
Una piccola torrefazione che compra da un importatore italiano deve presentare la DDS?
No. La dichiarazione di dovuta diligenza la presenta solo chi immette per primo il caffè sul mercato UE. La torrefazione resta operatore a valle: conserva le informazioni su fornitori e clienti e interviene se emergono indizi concreti di non conformità.
Quali sono le sanzioni EUDR?
Le fissano gli Stati membri entro i minimi del regolamento: multe il cui massimo deve arrivare almeno al 4% del fatturato annuo nell’UE, confisca di merce e ricavi, esclusione fino a 12 mesi da appalti e fondi pubblici. In Italia il decreto attuativo non risulta ancora pubblicato.
Il caffè solubile rientra nell’EUDR?
Sì, ma dal 30 dicembre 2027. È stato aggiunto all’Allegato I dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, adottato il 13 luglio 2026. Caffè verde, tostato e macinato sono invece soggetti dal 30 dicembre 2026.
Cosa vuol dire “deforestazione zero”?
Che la materia prima non è stata coltivata su terreni disboscati o degradati dopo il 31 dicembre 2020. Lo si dimostra con la geolocalizzazione degli appezzamenti, verificata tramite immagini satellitari.
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Fonti
- Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero (EUR-Lex)
- Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025, GUUE del 23 dicembre 2025 (EUR-Lex)
- Commissione europea, COM(2026) 191 final, Simplification review on Regulation (EU) 2023/1115, 4 maggio 2026
- Commissione europea, DG Ambiente, comunicato del 13 luglio 2026 su Regolamento delegato (UE) 2026/2102 e Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565
- Commissione europea, Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 del 22 maggio 2025 sulla classificazione dei Paesi (Green Forum EUDR)
- Consiglio dell’UE, comunicato stampa del 19 novembre 2025 sul mandato negoziale EUDR
- FAO, Global Forest Resources Assessment 2025, comunicato del 21 ottobre 2025
- Eurostat, importazioni di caffè extra-UE 2025 (dati ripresi da Eunews, 1 ottobre 2026)
- MASAF, pagina istituzionale “Regolamento EUDR”
- Legge n. 91/2025, art. 26, delega al Governo per l’adeguamento al Reg. (UE) 2023/1115 (Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025)
| Note e trasparenza Le immagini possono essere generate con AI e hanno funzione illustrativa. Articolo redatto dalla redazione con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca e la verifica delle fonti. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per la propria posizione specifica rispetto al Reg. (UE) 2023/1115 si consiglia di consultare le FAQ ufficiali della Commissione europea o un professionista. |


