
Agropirateria: dal 2026 cambia la guerra italiana alle frodi alimentari
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Dal 29 maggio 2026 chi organizza frodi alimentari in modo continuativo rischia fino alla metà di pena in più, la chiusura definitiva dello stabilimento e il blocco dei contributi pubblici. Cosa prevede la legge 75/2026, articolo per articolo.
Per oltre vent’anni la parola agropirateria è rimasta confinata ai comunicati stampa. Dal 29 maggio 2026 è scritta nel codice penale. La legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, introduce due nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, porta a quattro anni la pena massima per chi contraffà una DOP e aggiunge un aumento da un terzo alla metà per chi trasforma la truffa in un’attività organizzata. Succede in un Paese dove, nel solo 2025, l’ICQRF ha svolto quasi 55.000 controlli e ordinato 497 sequestri. Vediamo cosa cambia davvero per chi produce e per chi compra.
Cos’è l’agropirateria (e perché ora la parola pesa)
L’agropirateria è la frode agroalimentare commessa in forma organizzata e continuativa: più operazioni, mezzi predisposti allo scopo, un’attività stabile diretta a ingannare il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti. Dal 2026 l’articolo 517-octies del codice penale la punisce con un aumento di pena da un terzo alla metà rispetto al reato base.
Il termine lo coniò Alfonso Pecoraro Scanio quando guidava il Ministero delle Politiche agricole, tra il 2000 e il 2001. Per due decenni è rimasto un’etichetta giornalistica. Il testo che oggi lo trasforma in norma riprende il lavoro della commissione presieduta da Giancarlo Caselli, rimasto fermo in Parlamento per tutta la XVIII legislatura. La Camera lo ha approvato in via definitiva il 15 aprile 2026.
Legge 75/2026: due nuovi reati e una stretta sulle DOP
La riforma riscrive il titolo VIII del libro secondo del codice penale e crea un capo dedicato, il II-bis, intitolato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”. Spariscono gli articoli 516 e 517-bis, vecchi di quasi un secolo. Al loro posto entrano due fattispecie nuove e una riscritta.
La frode alimentare (art. 517-sexies) punisce chi, per profitto, mette in circolazione alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato. La norma cita espressamente le “tecniche di comunicazione a distanza” e gli “strumenti digitali nelle reti telematiche”: la vendita online è dentro, senza margini di interpretazione.
Il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies) colpisce invece chi usa marchi, diciture o immagini che sa essere false o ingannevoli sull’origine e sulla qualità. È il reato pensato per il tricolore stampato su un prodotto che italiano non è. Pena più alta: da tre a diciotto mesi.
Un dettaglio che in pochi hanno notato: in Parlamento la pena della frode alimentare è stata ridotta rispetto al testo iniziale (da quattro mesi-due anni a due mesi-un anno) e si è aggiunta una causa di non punibilità per i fatti di lieve entità, quando quantità e valore sono esigui e manca un danno effettivo. La legge distingue l’errore dal sistema.
Cosa cambia nel codice penale dal 29 maggio 2026
| Articolo | Condotta punita | Pena |
| 517-sexies · Frode alimentare | Mettere in circolazione, anche online, alimenti che si sanno non genuini o difformi per origine, provenienza, qualità o quantità | Reclusione 2 mesi – 1 anno; multa 1.000 – 4.000 € |
| 517-septies · Commercio con segni mendaci | Usare segni o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli su origine, provenienza, qualità o quantità | Reclusione 3 – 18 mesi; multa fino a 20.000 € |
| 517-quater · Contraffazione DOP/IGP | Contraffare o alterare indicazioni geografiche e denominazioni, oppure commercializzarle sapendolo | Reclusione 1 – 4 anni; multa 10.000 – 50.000 € (prima: fino a 2 anni e 20.000 €) |
| 516 e 517-bis | Vendita di sostanze non genuine come genuine; vecchia aggravante | Abrogati |
Sulle DOP e IGP il salto è netto. La contraffazione delle indicazioni geografiche passa da un massimo di due anni a una forbice da uno a quattro anni, con multa che sale fino a 50.000 euro. Parliamo di un comparto che, secondo il Rapporto Ismea-Qualivita, nel 2024 ha generato 20,7 miliardi di euro, 12,3 dei quali all’estero.
L’aggravante di agropirateria: quando la frode diventa un sistema
Il cuore della riforma sta nel quarto comma dell’articolo 517-octies. Le pene dei due nuovi reati salgono “da un terzo alla metà” se le condotte sono realizzate “con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”. Tre requisiti: pluralità di atti, mezzi predisposti, continuità. Il singolo episodio non basta.
L’aggravante scatta fuori dai casi di associazione per delinquere (art. 416) e associazione mafiosa (art. 416-bis), che restano reati autonomi e più gravi. Copre la zona grigia in mezzo: l’impresa che froda come modello di business senza essere un clan.
Accanto all’agropirateria la legge prevede altre quattro aggravanti: condotte su prodotti DOP o IGP, uso di falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza, quantità rilevanti, alimenti spacciati per biologici senza certificazione. Se ne ricorrono due o più, l’aumento è di nuovo da un terzo alla metà. Chi collabora con la polizia giudiziaria, al contrario, ottiene una riduzione dalla metà a due terzi.
Il vero deterrente però non è la reclusione. Sono le pene accessorie.
Sanzioni accessorie: reato base contro agropirateria
| Misura | Frode base (517-sexies / 517-septies) | Agropirateria (517-octies, c. 4) |
| Chiusura temporanea dello stabilimento | Da 5 giorni a 3 mesi, se il fatto è grave o c’è recidiva | Da 1 a 12 mesi |
| Chiusura definitiva e revoca di licenze | No | Sì, se gravità e recidiva concorrono |
| Divieto di contributi pubblici e UE, autorizzazioni | No | Sì, per la durata dell’art. 30 c.p. (fino a 5 anni) |
| Confisca obbligatoria, anche per equivalente | Sì | Sì |
| Pubblicazione della sentenza | Sì | Sì |
| Responsabilità dell’impresa (D.Lgs. 231/2001) | No | Sì, fino a 500 quote |
La confisca è obbligatoria e vale anche per equivalente: se il profitto è sparito, si aggredisce un valore corrispondente. Per le società, la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 riguarda i soli casi aggravati di agropirateria, con sanzione fino a 500 quote. Una quota vale da 258 a 1.549 euro: il tetto sfiora i 775.000 euro.
Chi controlla: i numeri dell’ICQRF nel 2025
Una legge vale quanto chi la applica. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi ha presentato a luglio 2026 il Report attività 2025: 54.913 controlli lungo la filiera, 10.837 controlli analitici con 367.039 determinazioni di laboratorio, 5.559 contestazioni amministrative, 3.411 diffide, 497 sequestri per oltre 47,8 milioni di euro e 132 notizie di reato trasmesse alla magistratura.
I controlli sulle pratiche commerciali sleali sono passati da 488 nel 2023 a 3.536 nel 2025. Il ministro Francesco Lollobrigida, presentando il report, ha insistito su un punto: “il risultato più importante è la deterrenza”.
La riforma dà agli ispettori uno strumento in più. Modificando gli articoli 246, 260 e 392 del codice di procedura penale, consente prelievi e campionamenti senza preavviso al difensore quando le prove rischiano di deteriorarsi o di essere alterate. Per un lotto di olio o una partita di formaggio, la differenza tra oggi e domani può essere tutto.
Italian Sounding e agropirateria non sono la stessa cosa
Qui serve chiarezza, perché molti titoli hanno mescolato i due fenomeni. L’Italian Sounding è l’uso di nomi, colori e immagini che evocano l’Italia su prodotti fatti altrove. Coldiretti lo stima in oltre 120 miliardi di euro l’anno; The European House-Ambrosetti si ferma a circa 63 miliardi. La forbice è ampia e dipende dal metodo di calcolo, ma l’ordine di grandezza resta quello.
La legge 75/2026 non può fermare il “parmesan” prodotto nel Wisconsin: lì è legale, e il codice penale italiano non arriva. Colpisce invece chi opera sotto giurisdizione italiana: importa, riconfeziona, etichetta, vende. Come nel caso delle nove tonnellate di angurie greche sequestrate a Nardò, riconfezionate per sembrare salentine: comprate a 25 centesimi, rivendute a 2 euro. Con la nuova disciplina, un’operazione così, ripetuta e organizzata, è agropirateria.
Falsi miti sulla nuova legge
| Il falso mito | Come stanno le cose |
| “La legge ferma l’Italian Sounding all’estero” | No. Colpisce le condotte sotto giurisdizione italiana. Il falso prodotto e venduto fuori dall’UE resta un problema commerciale e diplomatico, non penale |
| “Basta un’etichetta sbagliata per finire in carcere” | No. Serve il dolo: sapere che il prodotto è difforme e volerne trarre profitto. I fatti di lieve entità non sono punibili |
| “L’agropirateria è un nuovo reato” | No. È un’aggravante a effetto speciale. Parte della dottrina lo considera un limite: in caso di attenuanti, il bilanciamento può ridurne l’effetto |
| “Le frodi riguardano solo olio e vino” | No. Angurie, carciofi, formaggi, biologico: i 497 sequestri ICQRF del 2025 attraversano tutte le filiere |
| “Il consumatore non può verificare nulla” | No. Codice dell’organismo di controllo, sito del Consorzio, QR di filiera e uffici ICQRF sono strumenti alla portata di chiunque |
| Lo sapevi? La Camera ha approvato la legge il 15 aprile 2026 con 154 voti favorevoli, 1 contrario e 110 astenuti: quasi metà dell’aula non ha votato né sì né no. Il testo aveva due strade davanti: farne un reato autonomo o un’aggravante. Ha scelto la seconda, la stessa soluzione che il codice adotta per i furti in abitazione. E per la prima volta un articolo del codice penale nomina espressamente le vendite “con strumenti digitali nelle reti telematiche” nel settore alimentare. |
Cosa cambia per chi produce (e per chi compra)
Per le imprese oneste la riforma alza l’asticella documentale. Documenti di trasporto veritieri, dichiarazioni corrette agli organismi di vigilanza e un sistema di tracciabilità alimentare che regga a un campionamento a sorpresa: fino a ieri erano buone pratiche, oggi sono la linea che separa un’irregolarità amministrativa da un’aggravante penale. Le società strutturate dovranno aggiornare il modello organizzativo 231 inserendo il rischio agroalimentare.
Il lato positivo è che la trasparenza diventa un vantaggio competitivo misurabile. Chi documenta ogni passaggio, dal campo allo scaffale, e lo rende verificabile con un codice o un QR, si distingue da chi si limita a dichiarare. È la logica dei sistemi di classificazione al merito come quello di ProduttoriTop, dove il livello (Bronze, Silver, Gold, TOP) dipende da verifiche sulla filiera e non da un’autocertificazione.
Per il consumatore, cinque gesti concreti:
- Cercare il codice dell’organismo di controllo su DOP, IGP e biologico (per il bio, la sigla IT-BIO seguita da tre cifre) e verificarlo sul sito del Consorzio o del MASAF.
- Diffidare del prezzo incoerente: un extravergine “100% italiano” venduto a 4 euro al litro non copre nemmeno il costo della raccolta.
- Leggere l’origine della materia prima, non la sede del confezionatore. Sono due righe diverse dell’etichetta.
- Preferire chi rende la filiera verificabile: QR code, lotto tracciabile, nome del produttore reale.
- Segnalare i sospetti a uno dei 29 uffici territoriali dell’ICQRF.
La legge 75/2026 non cancella le frodi. Sposta il rischio: chi organizza la truffa oggi perde stabilimento, contributi, profitti e reputazione, mentre fino a ieri se la cavava con qualche mese sospesi. Il resto lo fanno i controlli e, ogni giorno, chi sceglie di comprare da chi può dimostrare quello che dichiara. Il tricolore su un’etichetta costa pochi centesimi. Una filiera verificata costa anni. Dal 29 maggio, per la prima volta, la differenza la fa anche il codice penale.
Domande frequenti
Cos’è l’agropirateria secondo la legge 75/2026?
È l’aggravante prevista dall’art. 517-octies, quarto comma, del codice penale: si applica alla frode alimentare e al commercio con segni mendaci quando i fatti sono commessi con più operazioni e con mezzi e attività continuative organizzate. La pena aumenta da un terzo alla metà.
Da quando è in vigore la nuova legge sui reati agroalimentari?
Dal 29 maggio 2026. La legge 21 aprile 2026, n. 75 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed è entrata in vigore dopo i quindici giorni ordinari di vacatio legis.
Quali sono le pene per la frode alimentare?
L’art. 517-sexies prevede la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro. Il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies) è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro. In presenza di aggravanti le pene salgono.
La nuova legge ferma l’Italian Sounding?
Solo in parte. Colpisce chi, sotto giurisdizione italiana, usa segni o indicazioni ingannevoli sull’origine. I prodotti che imitano l’Italia e sono fabbricati e venduti in Paesi dove questo è legale restano fuori dalla portata del codice penale italiano.
Cosa rischia un’azienda condannata per agropirateria?
Oltre alla pena aumentata: confisca obbligatoria anche per equivalente, divieto di accedere a contributi pubblici e dell’Unione europea, chiusura dello stabilimento da uno a dodici mesi e, nei casi più gravi con recidiva, revoca delle licenze e chiusura definitiva. La società risponde anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fino a 500 quote.
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Fonti
- Legge 21 aprile 2026, n. 75, “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2026 (testo integrale su Normattiva, in vigore dal 29 maggio 2026).
- Codice penale, artt. 30, 64, 69, 416, 416-bis, 517-quater, 517-quinquies, 517-sexies, 517-septies, 517-octies, 518, 518.1, 518.2 (come modificati dalla L. 75/2026).
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 10 e 25-bis.1.
- Camera dei Deputati, A.C. 2721, votazione finale del 15 aprile 2026 (154 favorevoli, 1 contrario, 110 astenuti).
- ICQRF – MASAF, Report attività 2025, presentato a Roma il 15 luglio 2026.
- Ismea-Qualivita, Rapporto sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP, IGP, STG (dati 2024: 20,7 miliardi di euro di valore alla produzione, 12,3 miliardi di export).
- Coldiretti, stime sul valore dell’Italian Sounding (oltre 120 miliardi di euro, 2025); The European House-Ambrosetti, stima intermedia (circa 63 miliardi di euro), riportata da fonti secondarie.
- N. Menardo, F. Sanna, M. Raviolo, “La riforma dei reati agroalimentari”, Giurisprudenza Penale Web, 2026, 4, ISSN 2499-846X.
- Confcommercio Valle d’Aosta, nota sulla L. 75/2026 (riduzione della pena per la frode alimentare rispetto al testo iniziale).
- Le immagini possono essere generate con AI e hanno funzione illustrativa.
- Articolo redatto dalla redazione con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca e la verifica delle fonti.


