
Agricoltori pagati per catturare CO₂? Le 3 attività previste dalle nuove regole europee sul carbon farming
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Bruxelles ha scritto le regole per certificare chi immagazzina carbonio nei campi. Ma tra l’atto delegato e il bonifico ci sono carotaggi del suolo, audit ogni cinque anni e un test finanziario che molte aziende non supereranno.
| In breve Il carbon farming 2026 è la certificazione volontaria europea, prevista dal Regolamento (UE) 2024/3012, per chi aumenta il carbonio nel suolo o riduce le emissioni dei terreni agricoli. L’atto delegato del 9 luglio 2026 fissa le regole per tre attività: suoli agricoli e agroforestazione, torbiere riumidificate, imboschimento. Il reddito da crediti non è automatico: servono misure sul campo, audit periodici e un test di addizionalità. |
Il 9 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato le metodologie di certificazione del carbon farming 2026, cioè le regole tecniche con cui un’azienda agricola può dimostrare di aver catturato CO₂ o ridotto le emissioni dei propri terreni. Il 20 ottobre il Parlamento europeo ha respinto l’obiezione presentata da S&D, Verdi e Sinistra: 199 voti a favore, 407 contrari, 45 astenuti. Il testo va avanti.
Nessuno pagherà un agricoltore per il solo fatto di seminare cover crops o piantare una siepe. Pagherà, forse, chi riuscirà a misurare il carbonio, a farselo verificare da un organismo accreditato e a dimostrare che senza quei soldi l’intervento non starebbe in piedi.
Cosa prevede la certificazione carbon farming UE
Il quadro di riferimento è il Regolamento (UE) 2024/3012, noto come CRCF (Carbon Removals and Carbon Farming), in vigore dal 6 dicembre 2024. È volontario: nessun obbligo, nessuna sanzione per chi resta fuori. Copre tre famiglie di interventi: rimozioni permanenti (cattura diretta dall’aria, biochar), carbon farming e stoccaggio di carbonio nei prodotti da costruzione.
Le regole operative arrivano a strati. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 definisce schemi di certificazione, organismi di controllo e audit. L’atto delegato C(2026) 4666 del 9 luglio 2026 aggiunge le metodologie per le tre attività agricole e forestali. In pratica: la Commissione riconosce uno schema (validità tipica cinque anni), lo schema si appoggia a organismi accreditati, l’azienda si fa certificare e le unità finiscono in un registro che impedisce il doppio conteggio.
Le unità del carbon farming sono temporanee: scadono alla fine del periodo di monitoraggio. Non valgono nel sistema CORSIA dell’aviazione, e la proposta di revisione dell’ETS del 17 luglio 2026 prevede acquisti pubblici dal 2031 solo per le rimozioni permanenti. Il mercato, per ora, è quello volontario delle imprese.
Le 3 attività ammesse dall’atto delegato
Sono tre, scelte perché la base scientifica è abbastanza matura da reggere una certificazione.
1. Agricoltura e agroforestazione su suoli minerali
Riguarda la gran parte delle aziende italiane. Rientrano le pratiche che aumentano il carbonio organico del suolo (cover crops, rotazioni, residui in campo, pascolo rotazionale), quelle agroforestali (alberi in parcella, siepi, nuove colture legnose) e quelle che riducono il protossido di azoto, come la fertilizzazione di precisione o gli inibitori della nitrificazione. Attenzione alle combinazioni obbligatorie: le lavorazioni conservative valgono solo se abbinate a pratiche che aumentano l’apporto di carbonio, gli ammendanti organici solo insieme a una gestione colturale migliorata, le pratiche sull’azoto solo come complemento.
Il periodo di attività è di cinque anni, rinnovabile fino a tre volte, oppure quindici anni rinnovabili una volta per l’agroforestazione. Il monitoraggio continua per altri cinque anni dopo la fine dell’attività.
2. Riumidificazione di torbiere e suoli organici
Qui non si cattura carbonio: si smette di emetterlo. Alzare la falda in un suolo organico drenato blocca l’ossidazione della torba. L’atto ammette anche la riumidificazione parziale e la paludicoltura. Periodo minimo dieci anni, massimo trenta. C’è una clausola severa: nei primi cinque anni, se non si dimostra l’assenza di un picco di metano, vanno sottratte 10 tonnellate di CO₂ equivalente per ettaro all’anno dal beneficio. In Italia le superfici interessate sono poche.
3. Imboschimento
Vale su seminativi, prati o terreni con copertura arborea inferiore al 10% negli ultimi vent’anni. Superficie minima mezzo ettaro. Periodo di attività 35 anni senza rinnovo, monitoraggio di almeno 40. Composizione mista di regola; una sola specie solo dove rispecchia le condizioni naturali, come in aree a rischio desertificazione. Chi ara un prato permanente per piantare si vede dedurre il 12% dello stock di carbonio del suolo.
Tabella 1 – Le tre attività certificabili (atto delegato C(2026) 4666)
| Attività | Pratiche ammesse (esempi) | Periodo di attività | Monitoraggio | Tipo di unità |
| Agricoltura e agroforestazione su suoli minerali | Cover crops, rotazioni, residui, prato, ammendanti (combinati), siepi, alberi in parcella, inibitori azoto | 5 anni rinnovabili ×3 (max 20); agroforestazione 15 anni ×2 (max 30) | +5 anni dopo la fine dell’attività | Rimozioni temporanee e riduzioni di emissioni |
| Riumidificazione torbiere e suoli organici | Chiusura drenaggi, riduzione prelievi idrici, paludicoltura; ammessa anche la riumidificazione parziale | Min 10 anni, max 30 (o tempo di esaurimento della torba) | Coincide con l’attività | Riduzioni di emissioni (irreversibili, senza fondo cuscinetto) |
| Imboschimento | Piantagione o rinnovazione naturale su seminativi, prati o aree con copertura <10%; min 0,5 ha; specie miste | 35 anni, non rinnovabile | Almeno 40 anni | Rimozioni temporanee |
Le verifiche: cosa serve davvero per ottenere i crediti
L’allegato tecnico è lungo 41 pagine, e quasi tutte parlano di misura. Il percorso parte da un piano di attività con confini georeferenziati delle parcelle, agganciati ai codici del fascicolo aziendale (LPIS/SIAN), e da una baseline: la fotografia della gestione dei tre anni precedenti, o dell’intero ciclo di rotazione se più lungo.
Per quantificare il carbonio si sceglie tra modelli validati dalla Commissione, misure dirette, proxy (solo per le torbiere) e fattori di emissione IPCC. Chi misura preleva campioni nello strato 0–30 cm entro un anno dall’avvio, li fa analizzare in laboratori accreditati ISO/IEC 17025 e ripete il prelievo negli stessi punti almeno ogni cinque anni. I satelliti entrano nel calcolo delle biomasse con risoluzione minima di 10 metri, e l’Agenzia spaziale europea ha aperto un portale dedicato, il Knowledge Exchange Hub for CRCF.
Sul risultato si applica una deduzione per incertezza: minimo 8%; 10% con i proxy; 15% con i fattori di emissione di primo livello. Poi il rischio di reversione. Per i suoli agricoli l’atto fissa un tasso tra il 2% e il 10% in base alla saturazione di carbonio e all’andamento recente dello stock. Quella quota di unità finisce in un fondo cuscinetto gestito dallo schema, oppure viene coperta da un’assicurazione. Chi abbandona prima del termine subisce il trattamento di una reversione totale e volontaria: restituisce le unità.
Infine gli audit: certificazione, ricertificazione, rapporto di monitoraggio almeno ogni cinque anni e comunque entro un anno da un evento di perdita. Ogni attività deve generare almeno un co-beneficio dimostrato per la biodiversità e rispettare requisiti minimi: niente bruciatura delle stoppie, niente torba nei substrati, fitofarmaci che non crescano rispetto alla baseline.
Tabella 2 – Il percorso di verifica, passo per passo
| Fase | Cosa deve fare l’azienda | Regola chiave |
| Piano di attività | Confini georeferenziati, pratiche previste, prova dell’uso precedente del suolo | Codici LPIS/SIAN del fascicolo aziendale |
| Baseline | Ricostruire la gestione dei 3 anni precedenti (o del ciclo di rotazione) | Per l’azoto, la baseline si abbassa dell’1% l’anno |
| Quantificazione | Scegliere un approccio: modelli, misure, proxy o fattori IPCC | Campioni 0–30 cm, laboratori ISO/IEC 17025, ogni 5 anni |
| Deduzione incertezza | Sottrarre la quota di incertezza dal beneficio calcolato | Minimo 8%; 10% proxy; 15% fattori Tier 1 |
| Rischio di reversione | Valutare hazard e vulnerabilità; versare unità al fondo cuscinetto o assicurarsi | Tasso 2–10%, ×1,25 alluvione o frana, ×1,5 entrambi |
| Addizionalità | Superare test normativo, effetto incentivo e sostenibilità finanziaria | VAN con tasso 3,5%; deroga avvio 2023-2027 |
| Audit e monitoraggio | Certificazione, ricertificazione, rapporto almeno ogni 5 anni | Entro 1 anno da ogni evento di perdita |
Perché il reddito da crediti di carbonio in agricoltura non è automatico
Il nodo si chiama addizionalità. L’azienda deve superare tre test. Il primo è normativo: la pratica non dev’essere già obbligatoria. Il secondo è l’effetto incentivo: i lavori non devono essere iniziati prima della domanda allo schema, con una deroga per chi ha avviato l’attività tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027. Il terzo è il test di sostenibilità finanziaria, il più duro: con un’analisi dei costi o un confronto tra investimenti sul valore attuale netto, tasso di sconto del 3,5%, l’azienda deve dimostrare che senza i ricavi della certificazione l’attività non sarebbe conveniente. Chi già guadagna dalle cover crops perché risparmia sui concimi rischia di non passare. Anche i fondi PAC entrano nel conto: il test deve documentare che da soli non avrebbero coperto il fabbisogno.
Poi c’è il prezzo, che nessuno fissa. Il Nucleo Monitoraggio Carbonio del CREA, nei dati presentati a Ecomondo 2024, stimava per il mercato volontario forestale italiano 2011-2022 una media di 19 euro per tonnellata di CO₂ equivalente, salita a 25 euro nel biennio 2021-22. A livello globale Ecosystem Marketplace indica una media 2024 intorno a 6 dollari, con le unità di alta qualità a 15 e oltre. Un conto illustrativo: un ettaro che guadagna una tonnellata netta all’anno, meno l’8% di incertezza, meno un 4% di fondo cuscinetto, a 20 euro rende meno di 18 euro l’anno. Prima di pagare campionamenti, laboratorio e audit, costi che l’atto non quantifica.
L’Italia ha un canale parallelo: il Registro pubblico dei crediti di carbonio agroforestali presso il CREA, istituito dall’articolo 45 del decreto-legge 13/2023. Il decreto interministeriale del 17 ottobre 2025 ne ha attivato la sezione forestale, con progetti di almeno vent’anni e crediti cedibili dopo cinque. Un registro nazionale volontario, distinto da quello europeo.
| Lo sapevi? Alla consultazione pubblica sulla bozza (22 gennaio – 19 febbraio 2026) sono arrivati 252 contributi: 86 da imprese, 48 da associazioni di categoria, 44 da ONG, 21 da cittadini, 19 da autorità pubbliche, 18 dal mondo accademico e uno da un sindacato. Il risultato più concreto di quelle osservazioni è nella durata dei periodi di attività, riscritta nel testo finale. E per stimare la biomassa degli alberi l’atto consente di usare dati satellitari con risoluzione minima di 10 metri: la stessa dei satelliti Sentinel-2 del programma Copernicus. |
Tabella 3 – Falsi miti e realtà sul carbon farming 2026
| Falso mito | Cosa dice davvero l’atto delegato |
| «Basta fare cover crops e si viene pagati» | Serve misurare il carbonio, superare tre test di addizionalità e farsi auditare. Senza uno schema riconosciuto non esiste alcuna unità. |
| «Il credito vale per sempre» | Le unità del carbon farming sono temporanee e scadono alla fine del monitoraggio. Chi abbandona prima restituisce tutto. |
| «I crediti agricoli entrano nell’ETS» | La proposta ETS del 17 luglio 2026 prevede acquisti pubblici solo di rimozioni permanenti dal 2031. Le unità agricole restano sul mercato volontario. |
| «Chi ha già iniziato è escluso» | Deroga per attività avviate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027, con baseline ricostruita sui tre anni precedenti all’avvio. |
| «È già in vigore» | Al 27 ottobre 2026 manca la pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE; l’entrata in vigore scatta venti giorni dopo. |
Quando entra in vigore il carbon farming 2026 e cosa controllare
Il regolamento delegato entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al 27 ottobre 2026 la pubblicazione non risulta ancora avvenuta: il Parlamento ha chiuso la sua parte il 20 ottobre, il periodo di esame del Consiglio è in corso. La Commissione ha già ricevuto nove domande di riconoscimento, da Isometric a Bneutral, ma riguardano le rimozioni permanenti; per le metodologie agricole si parte dopo la pubblicazione. I primi certificati di carbon farming realistici arrivano nel 2027.
Le critiche non sono sparite con il voto. L’obiezione contestava l’assenza di salvaguardie contro la speculazione fondiaria e il mancato calcolo delle emissioni da cambio d’uso indiretto. La Commissione lo ammette nei considerando: i dati per quantificare questi effetti non esistono ancora.
Tracciabilità: il carbonio nel suolo è una storia che si può leggere
La certificazione funziona solo perché ogni tonnellata ha un indirizzo: una parcella georeferenziata, un campione in laboratorio, un registro consultabile. È la stessa logica della tracciabilità di filiera che la app ProduttoriTOP applica ai prodotti, con il QR code che racconta chi ha coltivato cosa e come. Un produttore che certifica il carbonio nei propri terreni ha un dato verificato da terzi, e può metterlo sull’etichetta accanto all’origine delle materie prime.
Per chi coltiva, la strada praticabile è questa. Primo: fotografare subito il suolo, perché la baseline si costruisce sui tre anni precedenti e un campionamento oggi vale domani. Secondo: tenere ordinato il registro di concimazioni e lavorazioni, che diventa prova di continuità. Terzo: ragionare in gruppo, perché l’atto permette la quantificazione a livello di gruppo di operatori e spalma i costi di laboratorio e audit. Quarto: aspettare il riconoscimento degli schemi prima di firmare contratti pluriennali, e chiedere subito quanto costa misurare.
Per chi compra è più semplice. Un’azienda che dice “sequestriamo carbonio” senza un numero, un registro e un organismo di controllo sta facendo marketing. Con il carbon farming 2026 la differenza tra una dichiarazione e una prova ha una definizione legale.
Conclusione
Le regole ci sono. Sono severe, complesse, e per molte aziende i conti non torneranno. Ma per la prima volta un agricoltore europeo può dimostrare con un metodo riconosciuto che il suo suolo trattiene più carbonio di prima. Il valore di quella prova, prima ancora del prezzo del credito, è la fiducia di chi compra.
Domande frequenti sul carbon farming 2026
Quanto vale un credito di carbonio agricolo nel 2026?
Non esiste un prezzo ufficiale. Il CREA ha stimato per il mercato volontario forestale italiano una media di 19 euro per tonnellata nel periodo 2011-2022 e di 25 euro nel 2021-22. A livello mondiale Ecosystem Marketplace indica medie 2024 intorno a 6 dollari, con punte oltre 15 per le unità di alta qualità. Il valore dipende da schema, acquirente e qualità della misura.
Chi ha iniziato le pratiche prima del 2026 è escluso dalla certificazione?
No, se l’attività è iniziata tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027. In quel caso il test dell’effetto incentivo è considerato superato e la baseline si ricostruisce sui tre anni precedenti all’avvio dei lavori.
Si possono cumulare i crediti di carbonio con i contributi PAC?
Sì, ma il test di sostenibilità finanziaria deve documentare tutti i fondi pubblici ricevuti e dimostrare che da soli non avrebbero coperto il fabbisogno dell’attività. L’atto richiama anche le regole europee sugli aiuti di Stato.
Quando entrano in vigore le nuove regole sul carbon farming?
Venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il Parlamento ha respinto l’obiezione il 20 ottobre 2026; alla data di questo articolo la pubblicazione non risulta ancora avvenuta.
Dove si registrano i crediti in Italia?
Le unità europee finiscono nei registri degli schemi riconosciuti dalla Commissione. In parallelo l’Italia ha il Registro pubblico dei crediti di carbonio agroforestali presso il CREA, con la sezione forestale attivata dal decreto interministeriale del 17 ottobre 2025.
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Fonti
- Commissione europea, DG CLIMA – Commission adopts certification methodologies for carbon farming under the CRCF Regulation, 10 luglio 2026 — climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/commission-adopts…
- Commissione europea – Regolamento delegato C(2026) 4666 final del 9 luglio 2026 e Allegato (testo trasmesso al Consiglio, doc. 11809/26 e ADD 1) — data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11809-2026-INIT/en/…
- Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 (CRCF) — eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 su schemi di certificazione, organismi e audit — eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2358/oj
- Commissione europea, DG CLIMA – Certification schemes: stato delle domande di riconoscimento — climate.ec.europa.eu/areas-action/carbon-removals-and-carbon…
- Agence Europe – Carbon farming: Parliament rejects objection to European Commission regulation, 20 ottobre 2026 — agenceurope.eu/en/bulletin/article/13964/23/carbon-farming-p…
- ESA – Knowledge Exchange Hub for CRCF (monitoraggio da satellite, usi delle unità) — crcf-keh.apex.esa.int/
- CREA – Crediti di carbonio forestali: al via il Registro nazionale affidato al CREA, 17 ottobre 2025 — www.crea.gov.it/-/crediti-di-carbonio-forestali-al-via-il-re…
- CREA, Nucleo Monitoraggio Carbonio – I. Criscuoli, Carbon Farming: l’esperienza europea e le buone pratiche in Italia, Ecomondo, 5 novembre 2024 (prezzi mercato volontario forestale) — www.consorziobiogas.it/wp-content/uploads/2024/11/ecomondo-C…
- Ecosystem Marketplace – State of the Voluntary Carbon Market 2025 (medie di prezzo 2024) — www.ecosystemmarketplace.com/
- Camera dei deputati – Pratiche agricole sostenibili per aumentare l’assorbimento di carbonio (art. 45 DL 13/2023) — temi.camera.it/leg19/post/assorbimento-del-carbonio.html
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